Impatto del nuovo strumento urbanistico sugli interventi effettuati in forza di titoli edilizi precedenti
Il TAR Veneto ha affermato che le previsioni di uno strumento urbanistico generale possono conformare l’attività di trasformazione e di utilizzazione del territorio solo per l’avvenire e non sono opponibili ai soggetti che abbiano legittimamente effettuato interventi di trasformazione in costanza di norme previgenti, avviando i lavori in epoca anteriore all’entrata in vigore di previsioni successive incompatibili.
Queste ultime possono influire sull’attività pregressa solo nel senso di precludere gli interventi di nuova costruzione e/o di avvio di nuove attività compatibili con la destinazione urbanistica previgente ma non compatibili con quella sopravvenuta.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo o di ristrutturazione che non comportino la creazione di nuova volumetria sono sempre ammissibili sul patrimonio edilizio già realizzato, che il privato deve poter continuare ad utilizzare in conformità ai titoli già ottenuti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Sinceramente non ho capito questo passaggio: Queste ultime possono influire sull’attività pregressa solo nel senso di precludere gli interventi di nuova costruzione e/o di avvio di nuove attività compatibili con la destinazione urbanistica previgente ma non compatibili con quella sopravvenuta.
Visto che se inizio l’attività e la completo nei 3 anni valgono sempre le norme che hanno dato legittimità al titolo, anche se le nuove norme non lo permettono, tipo aumentare del 20% il volume –
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