Incostituzionale la legge siciliana che consentiva “a regime” interventi di recupero abitativo dei volumi di servizio
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione siciliana che consentiva di effettuare interventi di recupero volumetrico a fini abitativi delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20, per una altezza minima non inferiore a m. 2,20, per immobili venuti ad esistenza fino al 30.06.2023, cioè dopo l’entrata in vigore della legge e, quindi, anche per immobili non ancora costruiti (ai sensi di tale legge siciliana, si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi).
La disposizione impugnata, nel consentire il recupero volumetrico a fini abitativi in un ampio spazio temporale e finanche in relazione a immobili non ancora esistenti, compromette irrimediabilmente il principio del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica, in quanto oblitera tanto le valutazioni a monte sul carico urbanistico delle edificazioni operata dalla pianificazione comunale, quanto le valutazioni a valle, che della pianificazione fanno applicazione, poste in essere con i procedimenti autorizzatori edilizi.
La Consulta ha fatto salva la normativa regionale precedente, che consentiva gli interventi in parola fino alla data di entrata in vigore di una legge siciliana del 2016, poiché le leggi come questa debbono essere necessariamente eccezionali e transitorie.
Post di Daniele Iselle
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