La cd. deruralizzazione degli immobili: cambio d’uso senza contributo di costruzione?
È noto che prima della l. 10/1977, cd. legge Bucalossi, non era dovuto alcun contributo di costruzione per gli interventi edilizi, financo di nuova costruzione: infatti, la l. 1150/1942, cd. legge urbanistica fondamentale, esigeva la presenza (o, quantomeno, la previsione della progettazione comunale) delle opere di urbanizzazione primaria, ma non chiedeva oneri di sorta. Ciò valeva in qualsiasi parte del territorio comunale, comprese le zone agricole.
La legge Bucalossi ha previsto l’onerosità della concessione edilizia (cfr. art. 3), ma con alcuni casi di esenzione dalla debenza del contributo: per quanto qui di interesse, l’art. 9, co. 1, lett. a l. cit. escludeva l’onerosità per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale ex art. 12 l. 9 maggio 1975, n. 153.
Questa norma di esenzione, pur abrogata dal d.P.R. 380/2001, cd. T.U. edilizia, è però testualmente riprodotta dall’art. 17, co. 3, lett. a T.U. cit.
Ad oggi, la nozione di imprenditore agricolo professionale (IAP) si rinviene all’art. 1, co. 1 d.lgs. 99/2004 (cfr. anche la definizione di imprenditore agricolo ex art. 2135 c.c.).
Con queste premesse, il TAR Piemonte ha affermato che per le residenze rurali edificate prima della legge Bucalossi, il cambio di destinazione d’uso da rurale a una qualsiasi attività “civile” non è giuridicamente rilevante e non richiede, quindi, il pagamento di alcun onere: ciò perché l’immobile rurale, ante 1977, avrebbe potuto ricevere qualsivoglia destinazione e, per l’effetto, se ora ricevesse una destinazione d’uso “civile”, essa dovrebbe ritenersi ricompresa tra quelle (tutte) all’epoca legittimate.
Sarà invece oneroso il cambio di destinazione d’uso degli immobili rurali costruiti dopo l’entrata in vigore della l. 10/1977.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Ma se la normativa di riferimento è nazionale ( Legge Bucalossi ) come può essere derogata da eventuali normative regionali che ne escludano o non ne consentano l’applicabilità ?
In Toscana ho dovuto pagare oneri di deruralizzazione per immobile costruito ante 1967, è possibile chiederne la restituzione in base a quanto emanato dal TAR Piemonte?
Questi principi emanati negli ultimi anni dal TAR Piemonte, sono inquadrati nell’ambito della cornice regionale competente
Infatti molte legislazioni regionali non prevedano meccanismi simili di “esclusione retrodatata”.
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