La Corte Costituzionale ricostruisce le proroghe COVID per i certificati e titoli edilizi

23 Dic 2021
23 Dicembre 2021
La Corte Costituzionale, nell'ambito della sentenza n. 245/2021, ricostruisce le proroghe dei termini causa COVID come segue:

"4.1.– È opportuno ricostruire diacronicamente il succedersi degli interventi statali, ispirati, sia pure nella diversa modulazione tra la prima e la seconda fase dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, dall’impellente esigenza di preservare, su tutto il territorio nazionale, la validità e l’efficacia dei titoli abilitativi altrimenti compromessa dal blocco delle attività.

4.1.1.– Con l’art. 103, comma 1, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (cosidetto Decreto cura Italia), il legislatore ha approntato il primo intervento urgente. La paralisi dell’attività amministrativa e l’esigenza di garantire la protezione della salute e gli interessi collegati all’azione della pubblica amministrazione, hanno indotto il legislatore a prevedere la sospensione dei termini di tutti i procedimenti amministrativi.

In larga parte sovrapponibile è la ratio che sorregge la previsione contenuta nel successivo comma 2, rilevante in questo giudizio, che dispone la proroga della validità degli atti e provvedimenti e titoli abilitativi già perfezionati, nonché lo slittamento dei termini in essi previsti.

Al di là del riferimento agli atti amministrativi di certazione (certificati, attestati), il catalogo riguarda provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, quali i titoli abilitativi, che conformano lo ius aedificandi, e nascono temporalmente limitati. Lo scopo che la proroga si prefigge è mantenere intatta la posizione dei destinatari fino alla fine dell’emergenza.

In sede di conversione in legge, si è stabilito che gli atti e i titoli in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano «validità» per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, con previsione espressamente estesa ai termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), alle segnalazioni di agibilità, alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali, comunque denominate.

4.1.2.– Nel luglio 2020, nel permanere dell’emergenza, il legislatore è tornato a occuparsi di alcuni provvedimenti specifici – i permessi di costruire – per ricalibrare la proroga automatica e generalizzata inizialmente disposta con l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020.

L’art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 (cosiddetto Decreto semplificazioni), come convertito nella legge n. 120 del 2020, ha previsto che i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, come indicati nei permessi di costruire formatisi fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati, se l’interessato comunica di volersi avvalere di tale proroga. Al momento della comunicazione i termini non devono essere già decorsi e il titolo deve risultare conforme agli strumenti urbanistici approvati o adottati.

Questa disciplina è stata espressamente estesa alle segnalazioni di inizio attività presentate entro lo stesso termine (31 dicembre 2020).

4.1.3.– A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica, il legislatore è nuovamente intervenuto. L’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. n. 125 del 2020, come convertito, ha modificato l’art. 103, comma 2, sostituendo la data del «31 luglio 2020» con «la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», così prorogando la validità di tutti gli atti e titoli in scadenza nell’intero periodo emergenziale, a partire dal 31 gennaio 2020.

L’art. 3-bis, comma 1, lettera b), del medesimo d.l. n. 125 del 2020, ha introdotto nell’art. 103 il comma 2-sexies, in cui si prevede che tutti gli atti e provvedimenti indicati al comma 2 dell’art. 103 «scaduti» tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione n. 159 del 2020 (27 novembre 2020), e non rinnovati, «si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2».

In questo modo, è stata recuperata la validità degli atti in scadenza nel periodo successivo al 31 luglio 2020, non compresi nella prima proroga.

La disciplina dettata dall’art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 è riferita ai permessi di costruire e alla SCIA, mentre gli altri titoli abilitativi sono assoggettati alla previsione dell’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, come modificato.

4.1.4.– Infine, con il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche), convertito, con modificazioni, in legge 16 settembre 2021, n. 126, l’emergenza da COVID-19 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021".

Post di Daniele Iselle

pronuncia_245_2021

3 replies
  1. Anonimo says:

    Mi ricollego al quanto detto sopra per fare questa considerazione:
    Se una Ditta ha presentato una istanza, in virtù dell’articolo 15, comma 3, del d.P.R. n. 380 la quale, non può che essere valutata alla data odierna, sulla scorta delle disposizioni dell’articolo comma 2, del decreto legge 17-3-2020, n. 18 convertito con modifiche nella legge 24-4-2020, n. 27, come modificato dall’ articolo 3bis del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con modifiche nella legge 27 novembre 2020, n. 159.
    In pratica io dico alla Ditta: – che la stessa istanza, non viene evasa, in quanto non dovuta; stante il principio che quando viene emanato l’atto di definizione del titolo edilizio, vanno verificate e applicate le disposizioni sopra richiamate.

    Per quale motivo non posso dire alla Ditta, che non ha presentato la comunicazione di proroga ai sensi del citato articolo 10, comma 4, che può farlo entro il mese di giugno??? geom. giglio

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  2. Anonimo says:

    Alla fine posso utilizzare l’art. 103 e entro giugno 2022(emergenza prorogata fini al fine marzo, quindi 90 gg dopo), potere presentare una proroga di tre anni con l’art. 10??? grazie a chi vuole rispondere – premetto che non mi pare sia vietato –

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Ma facendo il combinato disposto dell’art.103 e 10, comma 4:

    Il carattere automatico della proroga previsto dal legislatore statale nella fase dell’emergenza, con l’art. 103, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, ad oggi ulteriormente prorogato fini al fine giugno 2022.

    Il successivo art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020, come pure il testo originario, antecedente alla disposizione regionale impugnata, prevedono che il regime di proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori diviene operante solo su richiesta dell’interessato.

    Pongo una domanda: ammesso che il titolo era in scadenza e non ho utilizzato la proroga dell’art. 10 in quanto il carattere automatico della proroga dell’art. 103 mi fa spostato man mano la validità dei titoli ad oggi fino al 30 giugno 2022; entro tale data posso invocare l’art. 10 comma 4, per avere tre anni di proroga su richiesta, anche se la norma dice che dovevo farlo prima della scadenza, e la scadenza è prorogata fino al 30 giugno 2022???

    Non so se sia chiaro -perchè mi pare che la sentenza si sofferma sull’art. 103 , e sono d’accordo che la stessa non poteva prorogare fino al 31 dicembre 2021 e poi altri tre anni in automatico. geom. giglio

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