La Corte Costituzionale sul piano casa col brodo lungo

26 Nov 2021
26 Novembre 2021

La sentenza del Corte Costituzionale n. 219/21 dichiara l'illegittimità di alcuni articoli della legge della Regione Calabria sul Piano Casa, perchè più volte reiterato e  in assenza del piano paesaggistico.

La sentenza evidenzia gli effetti negativi di leggi di questo tipo sul profilo paesaggistico e ambientale, in violazione dell'art. 9 della Costituzione.

Si legge nella sentenza: "Ciò comporta un’ulteriore conseguenza, confortata da quanto questa Corte ha recentemente affermato con riguardo al potere di pianificazione urbanistica, in armonia con il giudice amministrativo, e cioè che esso «“non è funzionale solo all’interesse all’ordinato sviluppo edilizio del territorio […], ma è rivolto anche alla realizzazione contemperata di una pluralità di differenti interessi pubblici, che trovano il proprio fondamento in valori costituzionalmente garantiti” (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 9 maggio 2018, n. 2780)» (sentenza n. 202 del 2021).

Nel consentire i richiamati interventi edilizi in deroga alla pianificazione urbanistica per un tempo indefinito, per effetto delle reiterate proroghe (il termine originariamente previsto per la presentazione delle istanze per eseguire gli interventi in questione, individuato nel 31 dicembre 2014, era stato poi prorogato al 31 dicembre 2016, poi ancora al 31 dicembre 2018, successivamente al 31 dicembre 2020, al 31 dicembre 2021 e ora al 31 dicembre 2022), le citate previsioni finiscono per danneggiare il territorio in tutte le sue connesse componenti e, primariamente, nel suo aspetto paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 Cost. Tale lesione è resa più evidente dalla circostanza che, in questo lungo lasso di tempo, non si è ancora proceduto all’approvazione del piano paesaggistico regionale".

Post di Fiorenza Dal Zotto - architetto e funzionario del comune di Spinea

pronuncia_219_2021 

1 reply
  1. Anonimo says:

    Non ho capito – la regione veneto si è salvata per quale motivo??? non trattandosi di reiterazione ma di nuova legge o per il fatto che il vecchio PTRC aveva anche valenza paesaggistica- cosa che ora non è più, visto che il nuovo PTRC non ha valenza paesaggistica- chi può rispondere grazie–

    Come mai sulla LR n. 14/2019 non sono stati evidenziati effetti negativi sul profilo paesaggistico e ambientale, in violazione dell’art. 9 della Costituzione.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC