La cura dell’interesse viabilistico in capo ai Comuni
Nel caso di specie il responsabile dell’Area Vigilanza di un Comune esprimeva un parere viabilistico negativo, che poi conduceva ad un diniego di variante al titolo edilizio.
Il TAR Veneto ha affermato che tale parere costituisce legittima espressione delle competenze demandate al Comune il quale, ai fini del rilascio del titolo edilizio, è tenuto ex art. 12 d.P.R. 380/2001, a valutare l’adeguatezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti.
Quanto alle nuove immissioni o diramazioni dalle strade esistenti, si veda anche l’art. 22, co. 1 e 4 d.lgs. 285/1992, cd. codice della strada.
Post di Alberto Antico – avvocato
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