La decadenza dall’esenzione dal contributo di costruzione per opere difformi dal titolo
Nel caso di specie, il Comune chiedeva al privato di pagare la somma di euro 553.267,37 (10% del costo di costruzione), per aver realizzato un Parco eolico non conforme al progetto approvato, a titolo di asserita intervenuta decadenza dal beneficio dell’esenzione (per le opere destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili) disciplinata dall’art. 49 d.P.R. 380/2001.
Il TAR Sardegna ha affermato che l’art. 49 d.P.R. 380/2001 contempla due distinti termini:
- a) l’obbligo, posto a carico del Comune, di segnalare all’Amministrazione finanziaria (A.f.), entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori o dall’annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza da un’agevolazione fiscale. Questo termine (di ordine procedimentale) attiene alla relazione intersoggettiva pubblica fra Comune ed A.f. e non ha natura perentoria e/o decadenziale, in quanto nessuna sanzione viene esplicitamente imposta dal legislatore;
- b) la prescrizione, in tre anni, del diritto soggettivo alla pretesa da parte dell’A.f. dalla data di ricezione della segnalazione del Comune. Se il termine spira (e viene eccepito), rimane estinto il diritto del creditore al recupero delle somme inizialmente oggetto di agevolazione fiscale. Poiché il termine è ancorato alla segnalazione da parte del Comune, il TAR si interroga su quanto tempo abbia il Comune per effettuarla e sembra rispondere che vige l’ordinario il termine di prescrizione civilistico ordinario decennale, previsto dall’art. 2946 c.c., per definire, in generale, ogni assetto pecuniario fra le parti.
Nel caso di specie, il TAR non ha ravvisato alcuna difformità dell’opera realizzata dal titolo rilasciato, cosicché mancava la causa dell’obbligazione e il Comune non poteva esigere alcunché, al di là del rispetto dei termini di prescrizione.
Si segnala, per completezza, che sulla sentenza in commento grava un appello, non ancora deciso dal Consiglio di Stato.
Post di Daniele Iselle
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