L’esecuzione parziale delle opere assentite con un titolo edilizio, poi lasciato decadere prima di completare i lavori, costituisce un abuso edilizio?

04 Apr 2024
4 Aprile 2024

La Sezione II del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza Plenaria il quesito su quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.

Da un lato, la giurisprudenza dominante ritiene che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini – cioè per fatto imputabile al titolare e relativo alle modalità di (in)utilizzo del titolo – ha efficacia ex nunc e non ex tunc e, quindi, non implica l’obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio (le quali, perciò, non possono essere ritenute abusive), ove queste risultino conformi al progetto approvato con il PdC, ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare decaduto, di chiedere un nuovo permesso per l’esecuzione delle opere non ancora ultimate. Con la conseguenza che, in mancanza di proroga o rinnovo del titolo, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del titolo risultano abusivi, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all’intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza.

A sostegno, si afferma che, se l’art. 31 d.P.R. 380/2001 ha previsto per gli “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire” l’ingiunzione alla rimozione o alla demolizione, il successivo art. 38 ha disciplinato il particolare caso di “interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato”, prevedendo la possibilità che in luogo dell’ingiunzione a demolire possa essere applicata una sanzione pecuniaria che quindi lasci salve le opere.

E tuttavia, nel caso di specie il TAR Napoli, in prime cure, aveva affermato che, sebbene il PdC decada – decorso inutilmente il termine di conclusione dei lavori – per la sola parte non eseguita, il mantenimento delle opere presuppone la possibilità di portare a compimento l’opera iniziata; diversamente opinando, dovrebbe ammettersi la possibilità per il privato titolare di un PdC di abbandonare l’opera incompiuta – specie se funzionalmente non autonoma – con ingiustificato deturpamento del contesto circostante, specie se l’opera contrasti con la regolamentazione urbanistica dell’area (peraltro nel caso in questione, il privato si è visto respingere per due volte un progetto di completamento, in virtù di atti cui prestava acquiescenza).

La Sezione II del Consiglio di Stato ha ritenuto questa tesi “non irragionevole”, ma “in frizione” con la giurisprudenza prevalente, da cui la rimessione all’Adunanza Plenaria.

Si osserva che questa vicenda suscita degli interrogativi di più ampio respiro. Supponiamo che un privato ottenga un PdC per realizzare un condominio di 12 metri, ma ne realizzi uno di 11 metri, che però rispetta tutte le possibili norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie ecc.: quel condominio è abusivo? Oppure il PdC – che ha natura autorizzatoria, cioè è volto a rimuovere un limite all’esercizio dello ius aedificandi insito in ogni diritto di proprietà immobiliare, attribuendo così una facoltà, non un dovere, al privato – può essere legittimamente sfruttato “solo in parte”?

In alcuni casi, peraltro, sembra di poter dire che i lavori non completati costituiscano di fatto una totale difformità oppure una  variazione essenziale rispetto all'opera assentita e, quindi, assomigliano molto a un abuso edilizio.

Post di Dario Meneguzzo – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

8 replies
  1. Anonimo says:

    -anche se viene fatto a 13 metri(nel rispetto dell’altezza di zona) il condominio è legittimo se non siamo sotto vincolo- art. 22 c. 2-bis dpr 380/2001

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    Il condominio di 11m è legittimo nel caso che non ci siano vincoli.. Art. 22 c. 2bis dpr 380/2001, trattasi di Opere realizzate in parziale difformità e comunicate a fine lavori. Cambia tutto se ci sono vincoli e non vengono acquisiti i pareri prima di fare le opere. Tra poco entra in vigore il dl “pace casa” per buona sorte di tutti.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Il condominio di 11m è legittimo nel caso che non ci siano vincoli.. Art. 22 c. 2bis dpr 380/2001, trattasi di Opere realizzate in parziale difformità e comunicate a fine lavori. Cambia tutto se ci sono vincoli e non vengono acquisiti i pareri prima di fare le opere.

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    -la questione non è davvero di poco conto- si rilascia in Pdc per fare un fabbricato e viene realizzata solo la platea…. che succede???

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Mi scusi Avvocato – non avevo ben capito il problema- certo se il quesito viene rimesso all’Adunanza Plenaria, vuol dire che la tesi del TAR Napoli “non è irragionevole”, di fatto. Sul fatto che sia abuso edilizio, avrei molti dubbi.

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    L’ultima parte sinceramente si fa fatica a capirla.

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Scusate ma io non capisco- se la parte ancora da completare rispetta le norme con cui era stato rilasciato il progetto iniziale, non vedo problemi a presentare il progetto per completare l ‘opera. il problema nasce se nel frattempo sono cambiate le norme e il fabbricato NON è COMPLETO.

    art. 15 commi 3 e 4:
    3. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

    4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC