La decadenza del permesso di costruire è incompatibile con la sua proroga

24 Apr 2014
24 Aprile 2014

Il T.A.R. Veneto, sez. II, nella sentenza del 28 marzo 2014 n. 399 conferma che l’istanza di proroga di un permesso di costruire è incompatibile con la dichiarazione di decadenza dello stesso emessa dal Comune: “I due citati procedimenti, di richiesta di proroga e di dichiarazione di decadenza, sono, sicuramente connessi tra loro ed è evidente che la formale dichiarazione di decadenza del permesso di costruire dichiarata in data 18.12.2013 è incompatibile con l’accoglimento della richiesta di proroga della data per l’inizio dei lavori. L’intervenuta dichiarazione di decadenza esclude implicitamente la violazione da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di proroga del termine per l'inizio lavori perché è evidente che, in presenza di circostanze che l’amministrazione riteneva dimostrative dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire, la stessa non poteva ritenersi tenuta a provvedere in ordine all’istanza di proroga. La proroga, infatti , non è un diritto del richiedente ed implica sempre una valutazione discrezionale dell’autorità comunale in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 15 d.lgs 380/01 ed al loro apprezzamento ed è, ovviamente, aprioristicamente esclusa dalla già intervenuta decadenza del titolo per essere stata proposta dopo il decorso dell’anno.

Dato che il presente ricorso ha ad oggetto il supposto inadempimento rispetto all’obbligo di provvedere sull’istanza di proroga è quindi evidente che si deve concludere per il rigetto dello stesso, essendo evidente, come già accennato, che il fatto stesso che l’amministrazione avesse già ritenuto e preannunciato di dover dichiarare l’intervenuta decadenza del titolo edilizio escludeva di per sé qualunque obbligo di provvedere sull’istanza di proroga”. 

dott. Matteo Acquasaliente

TAR Veneto n. 399 del 2014

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