La norma della Regione Veneto sul contributo di costruzione è incostituzionale

14 Apr 2020
14 Aprile 2020

Nella sentenza n. 64 del 26.02.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».

La Consulta, in sostanza, conferma la natura retroattiva della legge regionale e dichiara il contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio.

Si ringrazia l'avv. Paola Orefice per la segnalazione.

Corte Costituzionale 64 2020

1 reply
  1. Anonimo says:

    Se i Comuni dovranno richiedere oggi i conguagli per i costi di costruzione determinati in misura inferiore al minimo stabilito dall’art.16 co.9 TU Ed. nel periodo previgente alla L.R. 4/2015 (fatti salvi i termini di prescrizione).

    Obbliga per loro fare rivalsa sulla Regione dal 94′ ad 2015, ed eventualmente anche quei comuni che pur avendo applicato il 5% minimo hanno perso introiti per il mancato adeguamento del costo dal 5 al 20%.’, fin da subito-

    Rispondi

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