La norma della Regione Veneto sul contributo di costruzione è incostituzionale
Nella sentenza n. 64 del 26.02.2020 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».
La Consulta, in sostanza, conferma la natura retroattiva della legge regionale e dichiara il contrasto con i principi statali in materia di governo del territorio.
Si ringrazia l'avv. Paola Orefice per la segnalazione.
Se i Comuni dovranno richiedere oggi i conguagli per i costi di costruzione determinati in misura inferiore al minimo stabilito dall’art.16 co.9 TU Ed. nel periodo previgente alla L.R. 4/2015 (fatti salvi i termini di prescrizione).
Obbliga per loro fare rivalsa sulla Regione dal 94′ ad 2015, ed eventualmente anche quei comuni che pur avendo applicato il 5% minimo hanno perso introiti per il mancato adeguamento del costo dal 5 al 20%.’, fin da subito-
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