La rilevanza urbanistico-edilizia degli interventi di movimento terra
La Corte di cassazione penale ha affermato che le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidono sul tessuto urbanistico del territorio, sono sempre assoggettate a titolo abilitativo edilizio.
Ciò sul rilievo che per “interventi di nuova costruzione” devono intendersi quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, che comportino, cioè, la trasformazione in via permanente del suolo inedificato (art. 3, co. 1, lett. e d.P.R. 380/2001), laddove solo i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola non sono soggetti ad alcun titolo abilitativo (art. 6, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001).
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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