Nozione di disciplina urbanistico-edilizia ai fini penali, normativa sismica e sanatorie

11 Lug 2023
11 Luglio 2023

La Corte di cassazione penale ha affermato che, una volta che l’opera edilizia sia stata ultimata, potranno essere eseguiti in base a SCIA solo gli interventi elencati dall’art. 22, co. 1 T.U. edilizia, a condizione che siano conformi non solo agli strumenti urbanistici ma anche alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti al momento della realizzazione dell’intervento stesso. Sicché gli interventi di ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui all’art. 10, lett. c T.U. cit. possono essere realizzati in base a SCIA purché conformi agli strumenti urbanistici e alla disciplina urbanistico-edilizia vigenti, dovendosi intendere per “disciplina urbanistica-edilizia” il complesso delle norme del d.P.R. 380/2001 che disciplinano l’attività edilizia in ogni suo aspetto, comprese quelle relative alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica e quelle che riguardano le costruzioni in zone sismiche.

Nel caso di specie, l’area oggetto di intervento edilizio abusivo non solo era vincolata a verde pubblico, sicché la ristrutturazione non avrebbe potuto essere realizzata in base a SCIA, ma era soggetta anche a vincolo sismico ed era stata realizzata in cemento in totale spregio delle norme che disciplinano tali costruzioni.

Ci si può interrogare sulle ricadute di diritto amministrativo dell’affermazione della Suprema Corte, secondo cui – ai fini penalistici – nella nozione di “disciplina urbanistico-edilizia” sono ricomprese sia le norme edilizie sia quelle statiche e sismiche.

Ciò corrobora la teoria secondo cui la doppia conformità ai fini della sanatoria ex art. 36 T.U. cit. non può essere limitata ai soli profili urbanistico-edilizi, ma deve guardare anche ai profili di disciplina statica e sismica.

Peraltro, anche sugli abusi sismici sussiste la nozione di valutazione unitaria, non potendosi scindere gli abusi in forma atomistica (cfr. sent. Cass. Pen., Sez. III, n. 39428/2018).

In una ulteriore visione complessiva vanno ricordate le sentt. Cass. pen., Sez. III, nn. 2357/2023 e 18267/2023 per cui la sanatoria di doppia conformità edilizia è negletta senza la “doppia conformità sismica” (cfr. sent. n. 2357/2023 cit.); l’abuso edilizio è insanabile se non è stato approvato il progetto dal Genio civile (cfr. sent. n. 18267/2023 cit., dove anche si afferma che la demolizione e ricostruzione di una copertura non rientra tra gli interventi minori di cui all’art. 94-bis T.U. cit.).

Pertanto anche alla luce del reato di falso ideologico di cui all’art. 20, co. 13 T.U. cit. emerge che gli abusi urbanistico-edilizi sono correlati anche alla conformità o no sismica (cfr. sent. Cass. Pen., Sez. III, n. 19314/2023).

La sanatoria di doppia conformità edilizia diventa non necessaria solo per abusi edilizi che rientrino in manutenzione ordinaria, anche se una minoritaria giurisprudenza della Corte di cassazione penale non li esime anche se di manutenzione ordinaria (cfr. sent. Cass. Pen. n.  3240/2021).

Da ultimo ricordo di rifuggire dalle delibere regionali derogatorie in materia di antisismica, perché inammissibili e recessive rispetto alla legge statale che è il T.U. cit.

Post del Dott. Ing. Mauro Federici

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