La sanzione demolitoria per gli interventi edilizi in totale difformità dalla concessione

22 Mag 2014
22 Maggio 2014

Segnaliamo un passaggio della sentenza del TAR Veneto n. 584 del 2014: "4.6 Per quanto attiene la dedotta carenza motivazionale, e con riferimento all’interesse pubblico alla demolizione (quarta censura del ricorso), va ritenuto applicabile quel costante orientamento giurisprudenziale in base al quale il provvedimento demolitorio non necessiti di un particolare onere motivazionale, integrando la fattispecie di un atto dovuto al quale l’Amministrazione è obbligata ad ottemperare in presenza dell’obbligo di vigilanza sul territorio di cui all’art. 27 del Dpr 380/2001.

4.7 Va, inoltre, evidenziato come nel caso di specie non sussistevano nemmeno i presupposti per configurare l’esistenza di un contestuale affidamento del privato. Come si rileva nel testo del ricorso erano stati gli stessi ricorrenti a presentare, in data 16/03/2011, una scheda progettuale diretta a realizzare alcune opere in attuazione del Piano degli interventi che, a sua volta, prevede l’ammissibilità di un intervento di perequazione urbanistica mediante la cessione di alcune aree e previa l’adozione di una delibera del Consiglio Comunale.

4.8 Ne consegue che le opere di cui si tratta avrebbero dovuto trovare il loro fondamento nell’applicazione di detto Piano di intervento, la cui mancata esecuzione non è suscettibile di fondare, nemmeno indirettamente, un affidamento del privato al mantenimento delle difformità contestate.

4.9 Deve inoltre condividersi l’argomentazione di parte resistente nella parte in cui evidenzia il breve lasso temporale trascorso dal rilascio dei permessi (giugno 2010) e il venire in essere degli abusi, la cui conoscenza è stata acquisita dal Comune di Camposampiero solo a seguito dell’acquisizione del verbale dell’Unità Periferica regionale per i servizi Fitosanitari e, quindi, solo in data 31 Luglio 2012.

5. E’, altresì, legittima anche la sanzione erogata e, ciò, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente nel quinto motivo.
L’Amministrazione ha accertato, infatti, il contrasto delle opere realizzate con l’art. 26 comma 3 delle NTO del Piano degli Interventi,
constatando la realizzazione di una superficie lorda di pavimento adibita ad attività commerciale superiore al limite di 400 mq e, ancora, l’esistenza di una distanza dal confine di proprietà inferiore ai 5 metri.

5.1 Si è così verificata l’esistenza di un incremento di superfici e di volumi, contestualmente al sopra ricordato mutamento di destinazione d’uso, circostanze queste ultime che consentono di ritenere applicabile la fattispecie di cui all’art. 32 Dpr n. 380/2001 e, ciò, considerando come si sia in presenza di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.  A conforto di detta conclusione va ricordato che un costante orientamento giurisprudenziale ha affermato che … "a norma degli artt. 31 e 32 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, T.U. delle disposizioni in materia edilizia, gli interventi edilizi in totale difformità dalla concessione, sanzionabili con l'ordine di demolizione, sono quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile (Consiglio di Stato Sez. V, sent. n. 1726 del 21-03-2011)”.

5.2 Ne consegue la legittimità della sanzione demolitoria.

6. Deve ritenersi legittima anche la sanzione del ripristino della destinazione d’uso per quanto concerne la serra di cui alla concessione
edilizia n. 97/122, risultando applicabile il disposto dell’art. 26 delle NTO sopra richiamato nella parte in cui legittima solo l’attività di
commercio al minuto e, ciò, peraltro nel rispetto di parametri prestabiliti".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 584 del 2014

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