La valutazione di un progetto edilizio sotto i profili paesaggistico e urbanistico

11 Feb 2026
11 Febbraio 2026

Il TAR Veneto ha affermato che il procedimento diretto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica comporta che la P.A. competente, una volta ricevuta l’istanza, verifichi preliminarmente la necessità del titolo, accertando che non si versi in quelle tipologie di interventi per i quali l’art. 149, co. 1 d.lgs. 42/2004, la esclude.

Il controllo, sotto il profilo formale, che la documentazione allegata all’istanza sia conforme a quanto prescritto dal precedente art. 146, co. 3 (e quindi dal d.P.C.M. 12 dicembre 2005, attuativo della norma primaria), sopraggiunge in una fase successiva e può comportare la richiesta all’interessato, in caso di rilevata carenza e/o insufficienza di quanto prodotto, delle opportune integrazioni utili al fine dell’effettuazione degli accertamenti del caso.

Laddove però l’intervento per il quale è richiesto il titolo sia precluso in assoluto nell’area di riferimento ai sensi dello strumento urbanistico generale, il procedimento può arrestarsi ad una fase preliminare rispetto al vero e proprio giudizio di compatibilità paesaggistica.

Nel caso di specie, peraltro, considerata la distinzione degli uffici responsabili del rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica all’interno della struttura organizzativa del Comune, non v’era prova della violazione dell’art. 146, co. 6 d.lgs. 42/2004.

Post di Alberto Antico – avvocato

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Interessante la parte finale: si è sempre ritenuto che la valutazione paesaggistica dovesse essere comunque attivata. Tuttavia, mi sono sempre chiesto quale sia il senso di avviare il procedimento paesaggistico quando il titolo edilizio è in ogni caso precluso, in via assoluta, nell’area interessata ai sensi dello strumento urbanistico generale. Il nodo, piuttosto, potrebbe essere quello della possibile impugnazione e di come possa essere giustificata la mancata attivazione del sub-procedimento paesaggistico.

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC