La vicinitas non basta da impugnare il titolo edilizio del vicino e gli strumenti urbanistici

11 Nov 2025
11 Novembre 2025

Il TAR Veneto ha negato l’interesse ad agire in capo al ricorrente, il cui edificio dista oltre 40 metri da quello del vicino che otteneva il titolo edilizio, tenendo conto che: tra i due complessi immobiliari vi è una strada comunale asfaltata e di larga percorrenza; il fabbricato del vicino è composto da un solo piano (terra), ha un’altezza di soli 2,70 m, e si trova ad una quota inferiore alla pubblica via e a una quota ancor più bassa rispetto ai fabbricati del ricorrente; il confine della proprietà del ricorrente è protetto da una fitta siepe, esistente da decenni, alta oltre 4 metri, che costituisce una barriera visiva impenetrabile, occultando completamente, dal punto di vista della strada, gli edifici presenti sul lato opposto.

Post di Alberto Antico – avvocato

Pubblichiamo inoltre alte due recenti sentenze del TAR veneto sul tema della vicinitas.

  1. Una riguarda l'impugnazione degli strumenti urbanistici: in materia di impugnazione di strumenti urbanistici, generali e attuativi la sollecitazione del sindacato giurisdizionale è ammissibile nel caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i beni di proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili.
  2. In un'altra sentenza ol TAR Veneto ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse a ricorrere avverso il titolo edilizio del vicino in capo al privato, in quanto nel caso di specie erano piuttosto evidenti gli effetti che potrebbero riverberarsi sul privato in conseguenza della realizzazione di un piazzale di logistica parzialmente a confine e comunque in prossimità dell’intero compendio immobiliare di sua proprietà (terreno e fabbricato), il quale per ciò solo potrebbe potenzialmente subire una perdita di valore.

    A seguire, il TAR ha accolto il ricorso: il permesso di costruire impugnato era illegittimo nella parte in cui assentiva la trasformazione di una “area verde” in “parcheggio-piazzale” al servizio dell’attività di logistica e trasporto del controinteressato. L’area verde rappresentava la dotazione stabilita a suo tempo dal PRG per concedere l’ampliamento di un’attività produttiva in una zona agricola che, per tale motivo, era stata qualificata zona impropria.

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