L’agibilità richiede la regolarità edilizia, ma non la attesta
Il TAR Piemonte ha affermato che, anche se la regolarità edilizio-urbanistica del fabbricato è presupposto indefettibile per il riconoscimento dell’abitabilità, non si può affermare che il rilascio del certificato di abitabilità (cfr. art. 221 r.d. 1265/1934 prima e art. 24 d.P.R. 380/2001 poi) costituisca prova di detta regolarità edilizia e urbanistica.
Post di Daniele Iselle
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In sostanza si vuole dire che, ai sensi dell’Art. 9-bis. Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili – può non essere lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare reso agibile???
ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI
O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO
(art. 24, comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)
SEZIONE B
In qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo nell’immobile, consapevole di essere passibile di sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell’ art. 19 della l. n. 241/90
Questo è quello che riporta il modello della scia unificata-
NEL MENTRE, nelle domande ante Scia, era asseverato:
che le opere edilizie sono state eseguite ed ultimate in conformità al progetto di cui ai citati titoli abilitativi edilizi, e nel rispetto delle norme costruttive per la sicurezza degli edifici . E che i muti risultano convenientemente prosciugati e non sussistono cause di insalubrità degli ambienti
Per cui dette asseverazioni a cosa servono???
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