L’art. 10 della l.r. Veneto n. 14/2009 è ancora vigente?

07 Mag 2021
7 Maggio 2021

L’art. 10 della l.r. Veneto n. 14/2009 contiene una definizione di ristrutturazione la quale, secondo la Regione Veneto, sarebbe ancora vigente.

Gli art. 2 bis, c 1 ter; 3, c. 1, lett. d) e 10, c. 1, lett. c) del d.P.R. n. 380/2001, però, hanno notevolmente ampliato il concetto di ristrutturazione edilizia e si pone il problema se l'articolo 10 della legge regionale sia davvero sopravvissuto a queste novità.

Pubblichiamo una nota dell'avv. Matteo Acquasaliente che esamina la questione.

art. 10 

 

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6 replies
  1. Mirko z says:

    Dubbio di Fiorenza condivisibile. Ne abbiamo già sentito discutere all ultimo convegno e non ho trovato grandi certezze

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  2. Fiorenza Dal Zotto says:

    In effetti, condivido i dubbi avanzati dall'”anonimo” che mi precede nei commenti. Ho alcune preplessità sul fatto che l’intervento di (sola) demolizione e ricostruzione contemplato dall’articolo 2-bis comma 1-ter – prima frase – consenta deroghe alle distanze per le porzioni che fuoriescano dalla sagoma originaria.

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  3. Anonimo says:

    Scusi Avvocato, è un errore il fatto che Lei dica:
    In realtà, il d.P.R. n. 380/2001 considera “ristrutturazione edilizia” anche gli interventi di demo-ricostruzione con ampliamento volumetrico e/o con modifica sostanziale della sagoma dell’edifico, senza la necessità di rispettare le distanze previste per le nuove costruzioni.

    Perchè a me risulta che in zona con vincolo paesaggistico non sia così.

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    • Matteo Acquasaliente says:

      Buonasera,
      l’articolo si riferisce all’ipotesi di demo-ricostruzione in assenza di vincoli paesaggistico-ambientali.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

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  4. Anonimo says:

    Diciamo che sarebbe una buona cosa che con il PDL 20- cantieri veloci – questo aspetto sarebbe trattato-

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  5. Anonimo says:

    Circolare – COMMENTO ART. 19 ABROGAZIONI

    Non tutte le disposizioni della legge regionale n. 14/2009 risultano essere state abrogate a seguito dell’entrata in vigore di “Veneto 2050”; invero, nell’elencazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 19 non compaiono l’articolo 5 e l’articolo 10 della citata legge regionale n. 14/2009 relativi, rispettivamente, all’installazione di impianti solari, fotovoltaici e di altri sistemi di captazione delle radiazioni solari e alla ristrutturazione edilizia.
    Va evidenziato che le due norme rientrano tra le disposizioni “a regime”, non sottoposte cioè al limite temporale stabilito dall’articolo 9, comma 7, ed applicabili quindi a tempo indeterminato.

    L’altra norma della legge regionale n. 14/2009 di cui l’articolo 19 non dispone l’abrogazione è, come sopra anticipato, l’articolo 10 riguardante la ristrutturazione edilizia. Tale norma, presente già nella prima versione del Piano Casa, ha subito una modifica da parte della legge regionale n. 32/2013 (c.d. “terzo Piano Casa”). È questa la ragione per cui il legislatore, nell’abrogare le disposizioni della legge regionale n. 32/2013, fa salvo l’articolo 11 della suddetta legge trattandosi, per l’appunto, di norma di novellazione del citato articolo 10.

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