L’autorizzazione unica di cui al d.P.R. 447/1998
Nel caso di specie, il privato impugnava il diniego di autorizzazione unica per la realizzazione di una struttura produttiva, di una tettoia posta a parziale copertura di una concimaia e di due cabine per l’innalzamento e la consegna dell’energia elettrica, richiesta ai sensi dell’art. 4 d.P.R. 447/1998, al fine di installare un impianto fotovoltaico di 283.5 KW di potenza sui terreni di sua proprietà.
Il Comune eccepiva la tardività del ricorso, in ragione della mancata impugnazione dei plurimi dinieghi dei titoli edilizi strumentali alla realizzazione dell’impianto.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione, affermando che secondo la disciplina dettata dal d.P.R. 447/1998, tali atti rivestono carattere meramente istruttorio all’interno di un procedimento autorizzatorio unico, destinato a concludersi con la determinazione dell’Autorità responsabile, che costituisce ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto. È questo l’unico provvedimento dotato di rilevanza esterna, che può far sorgere nel destinatario l’interesse all’impugnazione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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