Lavori edili sulla cosa comune da parte di un solo comproprietario
Il TAR Veneto ha ricordato i presupposti ex art. 1102 c.c. legittimanti l’uso esclusivo della cosa comune da parte del comproprietario: 1) non alterazione della normale destinazione del bene; 2) non preclusione del pari uso da parte degli altri comproprietari; 3) non eccessiva vastità dell’intervento edilizio.
Nel caso di specie, si trattava di un ampliamento eseguito da un privato su una porzione di muro comune strettamente pertinente all’unità immobiliare del confinante, in virtù di una SCIA sprovvista del consenso del confinante stesso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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