Le facoltà edificatorie fino a 800 mc in zona agricola nel Veneto
Il TAR Veneto ha affermato che dal combinato disposto dell’art. 4 l.r. Veneto 24/1985, dell’art. 45, co. 5 l.r. Veneto 11/2004 e dell’art. 5 l.r. Veneto 30/2010, si ricava la volontà del legislatore regionale di “aprire” a una serie di interventi edilizi in zona agricola, subordinandoli alla disciplina contenuta negli strumenti urbanistici (PAT e PI), la quale però non deve essere di ostacolo all’innovativo indirizzo legislativo improntato al miglior impiego del suolo e alla riduzione del suo consumo. È in tale cornice normativa che si inserisce il favor riservato a “l’ampliamento di edifici da destinarsi a case di abitazione, fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell’esistente”, all’evidenza disancorato dal requisito delle “residenze stabilmente abitate da almeno 7 anni” esplicitato al primo comma dell’abrogato art. 4 l.r. 24/1985, il quale non può ritenersi operante nemmeno in presenza di una norma tecnica comunale che sia rimasta invariata nel tempo e continui a citarlo.
Da un’altra angolatura, tale lettura si coniuga perfettamente con l’orientamento del TAR Veneto, secondo cui l’art. 4 cit. non può essere interpretato nel senso di richiedere il mantenimento, per almeno sette anni, della residenza anagrafica all’interno dell’immobile quanto, piuttosto, il meno stringente requisito della destinazione continuativa all’uso di abitazione.
Post di Alberto Antico – avvocato

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