Le sanzioni per il ritardato pagamento delle rate del contributo di concessione

14 Lug 2014
14 Luglio 2014

La interessante sentenza del TAR Veneto n. 879 del 2014  puntualizza alcuni punti della annosa questione delle sanzioni da applicare nel caso di ritardato versamento delle rate del contributo di concessione.

Scrive il TAR: "Con il ricorso in oggetto e per i motivi in esso dedotti parte istante denuncia, sotto diversi profili, il provvedimento impugnato, con il quale l’amministrazione intimata ha provveduto a dare comunicazione dell’ammontare dell’importo dovuto per il mancato versamento, nei termini previsti, della seconda e terza rata del costo di costruzione e  della seconda e terza rata degli oneri di urbanizzazione, relativi al permesso di costruire n. 92/10, ingiungendone il relativo pagamento. .. la medesima amministrazione, a fronte dell’oggettiva inosservanza dei termini previsti in occasione del rilascio del permesso di costruire per effettuare il versamento della seconda e terza rata degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, ha provveduto ad inoltrare alla ricorrente la comunicazione qui contestata, applicando la maggiorazione prevista ai sensi dell’art. 81 della L.r. 61/85, ossia ingiungendo il pagamento delle somme dovute maggiorate nella percentuale di 4/3.  I motivi dedotti in ricorso si rivolgono a contestare sia la pretesa dell’amministrazione, a fronte della volontà manifestata di ridurre l’entità dell’intervento originariamente assentito, sia il computo delle somme dovute a titolo di sanzione per ritardato pagamento, invocando l’applicazione dei criteri dettati dall’art. 42 del D.P.R. 380/01.  Quanto alla mancata escussione della fideiussione, il Collegio, pur dando atto dei diversi orientamenti espressi riguardo all’obbligo da parte delle amministrazione di escutere la fideiussione rilasciata a prima richiesta, non può non osservare come, nello specifico caso in oggetto, il comportamento del Comune sia stato determinato proprio dall’intenzione manifestata dalla ricorrente di apportare una variante, di modo che, proprio nell’ambito dei rapporti di correttezza tra debitore e creditore, ha ritenuto di non procedere immediatamente all’escussione della fideiussione. Per tali ragioni quindi, il ricorso deve essere respinto con riferimento a tutti i profili che ineriscono la legittimità della pretesa avanzata dall’amministrazione in conseguenza dei ritardati versamenti. A diverse conclusioni è invece possibile giungere con riguardo all’ultimo motivo, con il quale è stato contestato il computo delle somme dovute a titolo di sanzione per il ritardo. In ordine a tale profilo il Collegio ritiene di poter confermare e ribadire anche nel caso di specie l’orientamento già manifestato in fattispecie analoga, circa la diretta applicabilità dei criteri di computo dettati dall’art. 42 del D.P.R. 380/01 (cfr. T.A.R Veneto, II, n. 648/2012). Coerentemente con l’indirizzo richiamato, va dichiarata l’incompatibilità dell’art. 81 della L.r. 61/85 con l’art. 42 del D.P.R. 380/01, laddove il primo articolo prevede, per il caso di ritardo oltre 180 giorni, una sanzione pari ai 4/3 del contributo di costruzione, la quale è superiore al limite massimo entro il quale alla Regione è consentito di stabilirne l’importo (pari al doppio del 40% del contributo di costruzione).  In applicazione dei principi generali, atteso che ai sensi dell’art. 10 della legge n. 62/1953, le leggi regionali possono essere abrogate, oltre che da leggi regionali sopravenute, anche per effetto di normative statali sopravvenute recanti norme di principio rispetto alle quali la previgente normativa regionale risulti incompatibile, ne discende che nella specie, non essendo la Regione intervenuta a disciplinare la materia, possa trovare diretta applicazione il disposto normativo dettato dalla disciplina statale, di modo che la sanzione deve essere calcolata nei termini dettati dall’art. 42, lettera c) del D.P.R. 380/01. Conseguentemente, in accoglimento parziale del presente ricorso, il provvedimento impugnato va annullato nella parte in cui stabilisce ed ingiunge alla ricorrente il pagamento di una sanzione d’importo superiore a quello determinabile sulla base dell’art. 42, lettera c) del D.P.R. 380/01".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto 879 del 2014

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