I commi 2 e 3 dell’art. 9 del D.M. 1444 del 1968 si riferiscono solo alle zone C

15 Lug 2014
15 Luglio 2014

I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del D.M. 1444 del 1968 stabiliscono quanto segue:

"Le distanze minime tra fabbricati -tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti)- debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7;  

- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7 e ml 15;                        

- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con
previsioni planovolumetriche".

La sentenza del TAR Veneto n. 918 del 2014 ribadisce che tali commi si applicano solo alle zone C: "Come ha già avuto modo di precisare questo Tribunale (T.A.R. Veneto Sez. II, Sent., 20-03-2014, n. 364) “i comma 2 e 3 dell'art. 9 si riferiscono esclusivamente alle zone urbanistiche contrassegnate come zone "C)", fattispecie pertanto estranea ai manufatti, come quello in esame, che rientra nell'ambito delle zone classificate come "B)".

Dario Meneguzzo - avvocato

sentenza TAR Veneto n. 918 del 2014

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