L’inagibilità può essere una sanzione a fronte del mancato versamento del contributo di costruzione?
Nel caso di specie, nel contesto di un Piano di lottizzazione il Comune autorizzava l’edificazione di un magazzino ad uso logistica, in area a destinazione commerciale, ma finalizzato a servire un’impresa a vocazione produttivo-industriale.
Il Comune quantificava il contributo di costruzione considerando il magazzino come destinato ad attività commerciale.
Di fronte alle contestazioni dell’impresa, il Comune reagiva revocando l’agibilità del magazzino.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, in caso di inadempimento del versamento del contributo di costruzione, il Comune ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie crescenti in rapporto all’entità del ritardo (art. 42 T.U. edilizia) e, in caso di persistenza dell’inadempimento, di procedere alla riscossione del contributo e delle sanzioni secondo le norme in materia di riscossione coattiva delle entrate; ma non può mettere in discussione la validità del titolo edilizio, né l’agibilità dell’immobile.
Post di Daniele Iselle
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