La nozione di agibilità
Il Consiglio di Stato ha offerto una pregevole ricostruzione di questo istituto.
Dall’originario concetto di abitabilità, la nozione di agibilità ha subito nel tempo un’evoluzione sia di tipo oggettivo, mediante ampliamento della tipologia di immobili cui fa riferimento, sia di tipo funzionale, a seguito della progressiva estensione dei requisiti richiesti per il suo conseguimento (si pensi, da ultimo, all’inserimento del rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, ad opera dell’art. 4 d.lgs. 207/2021).
Il Consiglio ha anche dato conto dell’apparato sanzionatorio che assiste i requisiti sostanziali per l’agibilità e il dato formale della mancanza del relativo certificato.
Post di Daniele Iselle
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Si ricordi pure l’art. 135-bis. Norme per l’infrastrutturazione digitale degli edifici
(articolo introdotto dall’art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014)-
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio- Per cui sono 8 anni che tali impianti vanno previsti – In se la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37/2008, prendeva già atto che tali impianti erano stati realizzati-
DM sviluppo economico n. 37/2008. Ai sensi dell’art. 24, comma 5, lettera e-bis
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