Segnalo che, invece, il T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, con sentenza 31.08.2021, n. 773, ha stabilito che l’art. 9-bis, co. 1-bis, del T.U. dell’Edilizia consente di attribuire efficacia sanante – e cioè di legittimazione dell’effettiva consistenza dei volumi edilizi – al condono rilasciato per il solo cambio di destinazione d’uso di tali volumi (i quali erano stati realizzati in difformità dall’originaria licenza).
In tale sentenza, infatti, si è esposto quanto segue:
“2. L’ulteriore questione afferisce alla portata del condono edilizio del 1986.
2.1 Il Comune afferma che esso ha avuto ad oggetto – oltre alle autorimesse (evocate dall’ordinanza impugnata del 28/8/2020) – il cambio d’uso della stalla/fienile e della porcilaia a magazzino e ripostiglio: rispetto a quest’ultimo, la licenza originaria del 1958 avrebbe previsto – per la costruzione della stalla/fienile – dimensioni maggiori rispetto al manufatto sanato per cambio d’uso.
2.2 Come già rilevato nell’ordinanza cautelare di accoglimento, il Collegio è dell’opinione che la sanatoria di un minus rispetto a quanto assentito nel 1958 non si ripercuota sulla pratica edilizia (SCIA) depositata dalla parte ricorrente, alla luce dell’art. 9-bis del DPR 380/2001 che descrive il cd. “stato legittimo dell’immobile”, in base al quale deve essere valorizzato il provvedimento di condono”.
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Segnalo che, invece, il T.A.R. Emilia Romagna, Sez. Bologna, con sentenza 31.08.2021, n. 773, ha stabilito che l’art. 9-bis, co. 1-bis, del T.U. dell’Edilizia consente di attribuire efficacia sanante – e cioè di legittimazione dell’effettiva consistenza dei volumi edilizi – al condono rilasciato per il solo cambio di destinazione d’uso di tali volumi (i quali erano stati realizzati in difformità dall’originaria licenza).
In tale sentenza, infatti, si è esposto quanto segue:
“2. L’ulteriore questione afferisce alla portata del condono edilizio del 1986.
2.1 Il Comune afferma che esso ha avuto ad oggetto – oltre alle autorimesse (evocate dall’ordinanza impugnata del 28/8/2020) – il cambio d’uso della stalla/fienile e della porcilaia a magazzino e ripostiglio: rispetto a quest’ultimo, la licenza originaria del 1958 avrebbe previsto – per la costruzione della stalla/fienile – dimensioni maggiori rispetto al manufatto sanato per cambio d’uso.
2.2 Come già rilevato nell’ordinanza cautelare di accoglimento, il Collegio è dell’opinione che la sanatoria di un minus rispetto a quanto assentito nel 1958 non si ripercuota sulla pratica edilizia (SCIA) depositata dalla parte ricorrente, alla luce dell’art. 9-bis del DPR 380/2001 che descrive il cd. “stato legittimo dell’immobile”, in base al quale deve essere valorizzato il provvedimento di condono”.
Andrea Faresin
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