Lo stato legittimo di un immobile
Il TAR Veneto ha affermato che la verifica dello stato legittimo di un immobile impone di comparare lo stato di fatto con gli interventi autorizzati dai titoli edilizi che hanno legittimato la costruzione dell’edificio ed eventuali modifiche parziali: tale verifica andrà effettuata ritenendo come autorizzati i soli interventi per i quali il titolo edilizio è stato richiesto ed approvato (cfr. art. 9-bis, co. 1-bis d.P.R. 380/2001).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Immagino si voglia dire correttamente, che se io in un progetto evidenzio / rilevo una parte, ad esempio l’esistenza di un ponte di accesso (giĂ successo), nel presentare un progetto di una recinzione o altro, e lo stesso ponte di accesso non è stato mai legittimato, non posso sostenere per il fatto che lo abbia presentato nello stato di fatto e il comune magari non lo ha rilevato, lo stesso sia legittimo, visto che lo stesso ponte di accesso non era stato mai richiesto ed approvato. Nel mentre il tecnico di parte sosteneva il contrario – alla fine è stata presentata una sanatoria-
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