L’obbligo di pianificazione attuativa: ricordiamoci che esiste la legge statale n. 1150 del 1942
Nel caso di specie, il privato impugnava un provvedimento comunale che (senza citare alcuna norma di legge) imponeva un Piano attuativo (PUA) per l’edificazione dell’edificio da lui progettato, sulla base di tre criteri cumulativi: a) altezza superiore a 25 m; b) volumetria superiore a 3 mc/mq; c) scostamento dalle norme morfologiche previste dallo strumento urbanistico generale.
Il TAR Milano ha affermato che, per quanto attiene ai primi due criteri, il provvedimento non introduceva alcuna innovazione normativa, ma si limitava a svolgere una funzione meramente ricognitiva e applicativa di una norma di rango primario e statale, ovvero l’art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942.
Il terzo presupposto è stato effettivamente qualificato come un criterio introdotto ex novo, verosimilmente dettato dalla circostanza che il PUA si pone come conditio sine qua non per il rilascio dei titoli edilizi, non solo per quanto riguarda la possibilità di edificare, ma anche per le modalità con cui farlo.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’eventuale declaratoria di illegittimità di tale parte del provvedimento non avrebbe comportato alcun vantaggio concreto per il privato: l’intervento edilizio proposto superava sia il limite di altezza di 25 m sia l’indice di edificabilità di 3 mc/mq, pertanto l’obbligo di PUA è imposto inderogabilmente dalla citata norma statale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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I liberi professionisti milanesi, gli intellettuali milanesi benpensanti … TUTTI INTERESSATI AL DENARO … Quanti di loro, che vengono a mettere post anche in questo sito, anziché lamentarsi in via pressoché anonima hanno redatto, sottoscritto e inviato DENUNCE ex art. 27 TUE al Procuratore della Repubblica argomentando, dall’alto del loro sapere scientifico-urbanistico e/o giuridico, visto che sono laureati in architettura, pianificazione o giurisprudenza, circa le PALESI violazioni della disciplina urbanistica ex Legge 1150/1942?
La cosa che fa pensare, che ci siano ancora questi casi, nonostante la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 552 DEL 07/05/2025
Direzione Rigenerazione Urbana
OGGETTO: Linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività amministrative in materia
urbanistico – edilizia.
Che aggiorna le linee di indirizzo adottate con Deliberazione 199 del 23.02.2024 meglio definendo le ipotesi al ricorrere delle quali possa procedersi tramite titolo edilizio, permesso di costruire Convenzionato o piano attuativo, ciò al fine di garantire, in via ordinaria e fino ad avvenuta efficacia della variante di PGT in redazione, la coordinata e uniforme prosecuzione dell’attività di istruttoria degli interventi edilizi urbanistici;
Che definisce le linee di indirizzo dirette ad individuare, per la realizzazione di edifici aventi le caratteristiche di cui all’art. 41 quinquies comma 6 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, e considerato che in tali casi l’ammissibilità di eventuali discostamenti dalle indicazioni morfologiche previste dal PGT potrà essere valutata solo nell’ambito di procedimenti di pianificazione attuativa, le specifiche condizioni per il ricorso alle seguenti modalità attuative:
• Il ricorso al Piano Attuativo per gli interventi che prevedono il superamento dei 25 metri di
altezza o una densità fondiaria superiore ai 3 mc/mq, qualora siano in discostamento dalle
norme morfologiche del PGT. Qualora la Superficie Territoriale sia superiore ai 20.000 mq
dovrà essere reperita una dotazione in aree pari ad almeno il 50% della stessa ai sensi dell’art.
13 del Piano delle Regole in combinato disposto con l’art. 11 del Piano dei Servizi.
• Nel caso in cui gli interventi, anche se superiori ai 25 metri di altezza e/o ai 3mc/mq, siano in
attuazione delle norme morfologiche dei Nuclei di Antica Formazione (art. 19.3a delle Norme
di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT), o dei Tessuti urbani compatti a cortina
all’interno di Ambiti contraddistinti da un Disegno urbano Riconoscibile (art. 21.2.a delle Norme di
Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT ), si potrà procedere con Permesso di
Costruire Convenzionato ai sensi del combinato disposto dell’art. 28 bis del DPR 380/2001 e
dell’art. 14 comma 1bis della L.R. 12/2005.
• Negli altri casi si potrà intervenire con titolo diretto. Qualora, tuttavia, sia previsto un cambio di
destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, l’Amministrazione dovrà valutare la modalità più
idonea per il conferimento delle dotazioni territoriali dovute, e se debbano essere reperite
mediante cessione, asservimento di aree o loro monetizzazione. In questi casi si procederà con
permesso di Costruire Convenzionato ai sensi del punto precedente. Richiamato, a questo
proposito, l’art. 46 della LR 12/2005, che prevede che il ricorso alla monetizzazione sia
previsto “quando l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai
programmi comunali di intervento”, le relative risorse dovranno essere destinate
prioritariamente per la realizzazione o riqualificazione di opere pubbliche all’intorno che
arrechino benefici alla collettività;
Il tutto fatto con riferimento ad alcuni procedimenti in materia urbanistica ed edilizia oggetto di provvedimenti della Procura. NON E’ CAMBIATO NULLA ALLORA?
Vittorio, ho seguito le tue istruzioni. Hai perfettamente ragione! Condivido!
L’occasione vale per ricordare che l’urbanistica si fa sulla carta geografica.
Con google maps andate a Milano piazza Trento.
All’angolo ovest con via Crema individuerete facilmente un cantiere.
Con street view andate a vedere il fronte oggetto di intervento all’agosto 2025 e alla data di gennaio 2022.
È stata demolita una palazzina liberty di valore assoluto. Che, fra l’altro costituiva lo spigolo di un corso completamente nello stile liberty che costituisce la cifra della città di Milano.
In disparte le considerazioni, condivisibilissime, del T.A.R. Milano vien da chiedersi che concetto di “ paesaggio “ abbiano da quelle parti.
Direi che la sentenza contiene argomentazioni più che convincenti e assolutamente condivisibli sia in relazione all’obbligo del PUA che in relazione al concetto di nuova costruzione.
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