Non esiste il timore verso il datore di lavoro nel pubblico impiego, ai fini della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus. Nell’ipotesi di rapporto a tempo determinato, ciò vale anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
Nel pubblico impiego, anche se privatizzato, non è configurabile una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la P.A., nella fisiologia del sistema.
Quest’ultimo assicurerebbe, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articolerebbe in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
In altri termini, il sistema assicurerebbe pienamente il lavoratore pubblico negli eventuali comprovati casi di patologia del sistema attraverso la responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici ai sensi dell’art. 28 Cost.
Si ringrazia sentitamente l’avv. Francesco Roncoroni per la segnalazione.
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