“Mancanza” di previsioni planovolumetriche in un PUA
Nel caso di specie, la delibera di approvazione di un PUA affermava apertis verbis che il PUA stesso non conteneva previsioni planovolumetriche.
Il TAR Veneto ne deduceva l’inapplicabilità della deroga alle altezze degli edifici circostanti prevista dall’art. 8 d.m. 1444/1968.
Il Consiglio di Stato, invece, ha sostenuto che la ratio fosse escludere l’applicabilità dell’art. 23, co. 01, lett. b d.P.R. 380/2001, che consente di sostituire il PdC con una SCIA.
Poiché il PUA in questione in concreto conteneva talune limitate previsioni planovolumetriche, tanto basta ad applicare la deroga alle altezze ex art. 8 d.m. cit.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Neanche l’art. 2 della legge regionale n. 19/2021 contiene previsioni planovolumetriche.
Pertanto, ci troviamo di fronte ad una interpretazione normativa assai permissiva, in quanto siamo sempre stati abituati a concepire le “precise disposizioni plano-volumetriche”, come indicazione grafica del sedime combinato all’indicazione metrica dell’altezza dell’edificio (vedasi ad esempio l’articolo 9, ultimo comma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).
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