Meglio non aspettare il giorno in cui il Comune consente l’accesso agli atti per impugnare il permesso di costruire rilasciato ai vicini
Il T.A.R. di Potenza ha recentemente ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi sul momento determinante in cui nel privato può dirsi realizzata la piena conoscenza del provvedimento lesivo, ai fini della valutazione della tempestività del ricorso giurisdizionale.
Alcuni privati avevano impugnato il 14.2.2019 il permesso di costruire rilasciato il 10.10.2018 dal Comune ad alcuni vicini per la ristrutturazione dell'immobile, sostenendone la tempestività, in quanto era stato loro consentito l'accesso agli atti solo il 3.1.2019.
Il Giudice potentino ha, di contro, dichiarato l'irricevibilità del ricorso, in quanto i ricorrenti avevano avuto la piena conoscenza della lesività dell'intervento già dall'approntamento del cantiere e dall'esposizione del relativo cartello, indicante la tipologia edilizia dei lavori e la data di inizio (26.10.2018).
Secondo il T.A.R., la decorrenza del termine decadenziale di impugnazione non implica la conoscenza piena ed integrale del provvedimento stesso, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente la conoscenza o la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne possono evidenziare la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente. In particolare, ha ricordato il Giudice Amministrativo potentivo, richiamando dei precedenti del Consiglio di Stato, la “piena conoscenza” del provvedimento impugnabile non deve essere intesa quale “conoscenza piena ed integrale” del provvedimento stesso, ovvero di eventuali atti endoprocedimentali, la cui illegittimità infici, in via derivata, il provvedimento finale, dovendosi invece ritenere che sia sufficiente ad integrare il concetto la percezione dell’esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del potenziale ricorrente, in modo da rendere percepibile l’attualità dell’interesse ad agire contro di esso.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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