Pareri facoltativi alla Polizia di Stato
Il TAR Piemonte ha recentemente ribadito la possibilità, per un Comune, di richiedere pareri facoltativi, a sua discrezione e a prescindere da un’espressa previsione normativa a riguardo: e questo in forza dell’art. 16 della l. n. 241/1990.
In particolare, non è contestabile la scelta di chiedere un parere facoltativo – e adeguarvisi – alla Polizia di Stato, se oggetto della richiesta è una valutazione relativa alla sicurezza dei cittadini (nel caso di specie, nella loro qualità di sciatori).
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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