Muro di contenimento e pareti finestrate
Nonostante la giurisprudenza del T.A.R. Veneto continui ad applicare l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 anche ai muri di contenimento, applicando analogicamente la ratio sottesa al d.m. n. 1444/19869 (cfr. sentenze nn. 719/2018 e 67/2020), il Consiglio di Stato ritiene che la distanza dei dieci metri tra pareti finestrati presupponga tassativamente una costruzione che possa definirsi un “edificio” e non una mera “costruzione” civilisticamente rilevante. La sentenza in commento, difatti, ha così riformato la sentenza del T.A.R. Veneto n. 67/2020 si cui si è detto supra.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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CORRETTISSIMA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO – SE SI PENSA CHE CE CHI SOSTIENE CHE ANCHE LA PAVIMENTAZIONE ESTERNA CON ZOCCOLO A CONFINE FACCIA DISTANZA –
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