Neanche la ristrutturazione edilizia è più quella di una volta (ma il D.M. 1444 del 1968, invece, sì)
Il concetto di ristrutturazione edilizia si è sostanzialmente evoluto nel corso del tempo per opera del legislatore e della giurisprudenza, tanto che qualcuno vorrebbe trasformarlo completamente (anzi, qualcuno si è convinto da solo che già così si sia trasformato) in questo: dato un volume preesistente, lo stesso volume si può rimodellare come si vuole, come se fosse la plastilina con cui giocavamo da bambini, e collocarlo dove si vuole, fatto salvo il rispetto delle distanze preesistenti dai confini e dai fabbricati (o anche arretrandolo un po', anche se non abbastanza per rispettare quelle che sarebbero le distanze nel caso di una nuova costruzione).
Sotto sotto c'è l'idea che il volume esistente sia un diritto acquisito per sempre.
A margine del convegno di Spinea del 18 ottobre 2019, l'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, che opportunamente ci ricorda che le varie evoluzioni del concetto di ristrutturazione non possono essere invocate per derogare alle distanze disciplinate dal D.M. 1444 del 1968.
Nel post successivo a questo torneremo su alcune problematiche collegate al DM.
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