Lo stress da D.M. 1444 del 1968

24 Ott 2019
24 Ottobre 2019

Chissà come hanno fatto i romani e i veneziani a costruire le due città più belle del mondo senza il D.M. 1444 del 1968.

Dopo 50 anni dalla emanazione di questo importante decreto (emanato in esecuzione della legge 17 agosto 1942, n. 1150 come modificata dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), ancora non sappiamo, tra l'altro, se la distanza tra pareti finestrate vada misurata in modo radiale o frontale e se una luce renda finestrata una parete oppure no.

Sul criterio di misurazione (a mio parere, senza che questo sia una buona idea) si sta andando a parare verso la misurazione radiale: ora, se il D.M. ha finalità soprattutto igienico sanitarie, non è dato di sapere perchè dovrebbero esserci problemi di tipo igienico se due edifici che non si fronteggiano hanno una angolo a una distanza inferiore a 10 metri.

Per quanto riguarda la misurazione delle distanze, però, la definizione n. 30 "Distanze" dell'allegato B della DGR veneta nr. 669 del 15 maggio 2018 (definizioni uniformi in materia di regolamento edilizio tipo) sceglie il criterio radiale, stabilendo che la distanza è la: "Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta".

Pubblichiamo anche una sentenza del Consiglio di Stato che opta per la misurazione radiale e ritiene che le luci rendano una parete finestrata: ma davvero per una luce non sarebbe sufficiente la distanza di 3 metri tra costruzioni, ex art. 873 del codice civile? E poi, ha davvero senso che, data per esempio una parete lunga 10 metri, una singola luce isolata in un angolo renda finestrata l'intera parete, costringendo il frontista a stare a 10 metri da ogni angolo?

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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