Parere della Soprintendenza e modifiche progettuali
Nel caso di specie, il privato presentava un progetto per l’ampliamento di un’autorimessa interrata in zona paesaggistica. La Soprintendenza emanava parere negativo.
Il privato presentava allora un secondo progetto, con caratteristiche analoghe a quelle del precedente, ma ancora più impattante e significativo, date le maggiori dimensioni dell’ampliamento previsto, che si sviluppava più in profondità nel sottosuolo e che copriva una maggior area esterna al sedime del fabbricato rispetto al primo progetto.
Il Comune denegava il progetto, senza richiedere un nuovo parere soprintendentizio.
Il TAR Veneto ha riconosciuto la legittimità dell’operato del Comune: a fronte di un progetto caratterizzato dalle medesime criticità, addirittura aggravate sotto il profilo del consumo di suolo e della compromissione dei valori paesaggistici, la richiesta di un ulteriore parere avrebbe costituito un inutile aggravio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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