Perequazione: un contributo (stra)ordinariamente pasticciato

14 Set 2015
14 Settembre 2015

La Legge n. 164 del 2014 ha aggiunto il comma d-ter all’art. 16 del DPR n. 380/2001, introducendo il “contributo straordinario”, pari al 50% del maggior valore delle aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio d’uso, da erogarsi al Comune.

La disposizione è stata scritta, con la ormai consueta scadente tecnica legislativa, all'evidente scopo di mettere una pezza alla figura della perequazione intesa come imposta da pagare al comune, figura che,  in modo abuso e arbitrario, si era diffusa a macchia d'olio nei PRG dei comuni italiani.

In effetti ormai molte campane avevano cominciato a suonare nel senso che tale perequazione rappresentasse una clamorosa violazione del principio di legalità di cui all'articolo 23 della Costituzione ("Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"), anche se purtroppo la giurisprudenza amministrativa non voleva sentirle, per evidenti implicite e discutibili ragioni di casse comunali.

Il problema maggiore rappresentato dalla nuova disposizione legislativa è l'abnormità della percentuale dell'imposta: letteralmente è pari al 50%  del maggior valore delle aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio d’uso.

Poichè si tratta di importi spesso stratosferici, si sta assistendo a un effetto paralizzante degli investimenti, che già erano ridotti al minimo a causa della perdurante crisi economica e finanziaria che deprime il paese, oppresso da una tassazione che non ha alcun precedente nella storia (il drenaggio asfissiante del denaro privato verso lo Stato impedisce al popolo di acquistare beni e servizi, l'unica cosa che permetterebbe di "far girare l'economia"). 

In una situazione di questo genere, la tentazione che sovviene è quella di sfruttare il testo legislativo scritto male per ridurre in via interpretativa i danni causati da questo contributo straordinario (che non si capisce neanche perchè sarebbe straordinario, visto che è ordinariamente inserito nel D.P.R. 380/2001).

Tra i mille dubbi interpretativi che serpeggiano, con finalità più o meno correttive, segnalo i seguenti:

1) il 50% va diviso tra l'investitore e il comune, con la conseguenza che al comune spetta il 25%?

2) perchè di parla di deroghe o varianti, il contributo si applica solo alle procedure di sportello unico?

3) se il PATI dice che tutti gli ambiti sono soggetti a perequazione (senza stabilire percentuali)  e demanda al P.I. l'attuazione, si tratta di una previsione del PRG precedente alla legge, che consente al Comune di concordare col privato la percentuale da pagare, oppure si deve applicare il 50?

4) il contributo straordinario assorbe gli oneri primari e secondari?

5) il cambio di destinazione d'uso è quello derivante da una variante urbanistica oppure il contributo si applica anche quando il PRG già prevedeva la possibilità di effettuare il cambio di destinazione d'uso?

6) bisogna aspettare una tabella parametrica regionale?

Cosa bisogna fare per campare in Italia...

Dario Meneguzzo - avvocato

 

 

 

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    affronteremo tutte queste questioni nel convegno di spinea del prossimo 25 settembre

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