Permesso di costruire (PdC) o SCIA alternativa?
Nel caso di specie, il privato progettava di sostituire un’aggregazione di edifici morfologicamente disomogenei, realizzati in epoche diverse, con caratteristiche costruttive e funzionali non omogenee e dotati di accessi autonomi, con un unico edificio a destinazione direzionale e commerciale, di altezza variabile da 2 a 7 piani fuori terra e 2 piani interrati ad uso autorimessa e locali tecnici.
Una volta accertato che si trattava di una nuova costruzione, il privato riteneva di poterla eseguire previa SCIA alternativa al PdC, in quanto a suo dire costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche ex art. 23, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001.
Il TAR Milano ha dissentito.
L’intervento necessita inderogabilmente di un piano attuativo (PUA), a causa dell’obbligo di legge ex art. 41-quinquies, co. 6 l. 1150/1942.
La necessità di un PUA è logicamente e giuridicamente incompatibile con il presupposto della diretta esecuzione richiesto dall’art. 23 d.P.R. 380/2001. Se la legge impone uno strumento urbanistico esecutivo, ciò significa, per definizione, che lo strumento generale non è auto-esecutivo per interventi di tale portata. L’esecuzione non è “diretta”, ma “mediata” proprio attraverso il PUA, il quale ha la funzione di dettagliare le previsioni generali, definire l’assetto planivolumetrico, disciplinare il rapporto con il contesto urbano e garantire l’adeguato dimensionamento delle opere di urbanizzazione in relazione al nuovo e maggior carico insediativo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il privato ha sbagliato Regione: diciamo “in Veneto si può”, in questo caso NO in Lombardia(come dice una pubblicità su radio24 ( IN LOMBARDIA SI PUO’) lasciando intendere che su altre regioni NO_ :
LR n- 19/2021:
Art. 2
Disposizioni attuative dell’articolo 23 del Testo unico dell’edilizia.
1. In attuazione dell’articolo 23, comma 01, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fermo restando quanto previsto dall’articolo 23-bis, comma 4, del medesimo decreto, si considerano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, gli interventi di nuova costruzione per i quali lo strumento urbanistico generale definisca tutti i seguenti parametri:
a) volume o superficie coperta;
b) altezza massima o numero dei piani;
c) distanza minima dai confini;
d) distanza minima dai fabbricati.
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