Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di modifica al concetto di ristrutturazione nelle zone di vincolo paesaggistico
Nel post del 28.04.2022 davamo atto che le Camere avevano approvato in via definitiva la legge di conversione del d.l. 1° marzo 2022, n. 17, la quale modifica in modo rilevante il concetto di ristrutturazione nelle zone con vincolo paesaggistico, novellando l’art. 3, co. 1, lett. d e l’art. 10, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001.
Segnaliamo che in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 98 del 28.04.2022) è stata pubblicata la suddetta l. 27 aprile 2022, n. 34, reperibile al seguente link:
La legge è entrata in vigore il 29 aprile 2022.
Il testo del d.l. 17/2022, coordinato con la legge di conversione n. 34/2022, è reperibile al seguente link:
Detto che la legge di conversione del Decreto Energia sottrae da restrizione le aree tutelate per legge elencate nell’articolo 142.
Di seguito una sintesi delle modifiche introdotte.
Demolizioni e ricostruzioni prima del ‘Decreto Energia’
Demolizione e con UGUALI sagoma, volume, con DIVERSI sagoma, volume,
ricostruzione sedime, prospetti sedime, prospetti
Zone ed edifici non Ristrutturazione edilizia / Scia Ristrutturazione edilizia / Pdc
tutelati
Zone tutelate ex artt. Ristrutturazione edilizia / Scia Nuova costruzione / Pdc
12,136, 142 D.Lgs.
42/2004
Demolizioni e ricostruzioni dopo il ‘Decreto Energia’
Demolizione e con UGUALI sagoma, volume, con DIVERSI sagoma, volume,
ricostruzione sedime, prospetti sedime, prospetti
Zone ed edifici non Ristrutturazione edilizia / Scia Ristrutturazione edilizia / Pdc
tutelati
Zone tutelate ex art. Ristrutturazione edilizia / Scia Ristrutturazione edilizia / Pdc
142 D.Lgs. 42/2004
Zone tutelate ex artt. Ristrutturazione edilizia / Scia Nuova costruzione / Pdc
12,136, D.Lgs.
42/2004
Buon giorno, nel webinar del 06-05-2022, organizzato dall’arch. Dal Zotto, è stato detto dal Prof. Calegari che una parte dell’art. 10 c.1 let.c e precisamente: “ nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sarebbe stata superata dalla nuova formulazione dell’art. 3 , che ora prevede la ristrutturazione anche in zona con vincolo art, 142, del codice urbani, io invece direi che sono due fattispecie diverse, e che l’art. 10 permette anche la modifica della volumetria complessiva. Cosa che non è prevista neanche nell’art. 3 riformulato, tranne per la parte in cui si cita: “ incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.,
Non so cosa ne pensate Voi,., grazie –
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