Quali sono gli edifici “preesistenti e circostanti” di cui bisogna rispettare l’altezza in Zona B ex art. 8 d.m. 1444/1968?
Nel caso di specie, un’impresa otteneva un PdC per la demolizione di un capannone esistente e la successiva nuova costruzione di edificio familiare residenziale.
I vicini lamentavano la violazione dell’art. 8 d.m. 1444/1968 sui limiti delle altezze, con riferimento a costruzioni collocate fino a circa 200 metri dall’erigendo edificio, pari a 14 metri di altezza.
L’impresa obiettava che si sarebbero dovuti prendere a riferimento solo gli edifici confinanti.
Il Consiglio di Stato ha affermato che, allorquando la disciplina edilizia di riferimento individui l’altezza massima delle nuove costruzioni in relazione a quella degli edifici circostanti, deve aversi riguardo non solo ai manufatti preesistenti confinanti, ma anche alle edificazioni che si trovano in un rapporto di ragionevole prossimità con il sedime oggetto del titolo edilizio, con il limite che il giudizio di comparazione non può estendersi all’intera zona o fascia territoriale o comparto nel cui ambito il sedime è ubicato.
Post di Daniele Iselle
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