Regime abilitativo della manutenzione straordinaria
Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, co. 1, lett. b d.P.R. 380/2001, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio, possono essere eseguiti senza alcun titolo, anche se previa comunicazione, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione di opere edilizie e di ripristino dello stato dei luoghi, nel caso di interventi ascrivibili alle fattispecie assoggettate al regime della comunicazione di inizio lavori (CIL), qualora essi si concretizzino nella diversa distribuzione interna.
Post di Alberto Antico – avvocato
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