Sopraelevazione di un condominio
Il TAR Veneto ha affermato che la sopraelevazione di un condominio è una facoltà riconosciuta al proprietario dell’ultimo piano, il quale, non deve, di regola e salvo eccezioni avere il consenso degli altri condòmini.
Non può, pertanto, imputarsi ai condòmini una sopraelevazione compiuta dal proprietario dell’ultimo piano, restando la stessa nell’esclusiva sfera di quest’ultimo. Di tale abuso, atteso che, di regola, non serve il consenso dei condòmini sottostanti e che essi neppure possono agire per la sua demolizione, rispondono esclusivamente gli autori morali e materiali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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