Ricostruzione di edifici demoliti prima dell’entrata in vigore dell’articolo 30 comma 1 lett. a) della legge n. 98 del 2013
Come noto, l’articolo 30 comma 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013, ha allargato il concetto di ristrutturazione, introducendo all’articolo 3 lett. d) del DPR 380/2001 l’inciso: “nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”.
Prima di allora, la Giurisprudenza riteneva che la ristrutturazione comprendesse solo interventi in cui la demolizione e fedele ricostruzione avvenissero contemporaneamente, mentre la nuova disposizione non richiede questo.
Secondo il TAR Pescara non rileva se la precedente demolizione sia avvenuta per ordine dell’Amministrazione o per volontà del proprietario e, sempre secondo il TAR, la nuova disposizione si applica anche agli edifici demoliti prima dell'entrata in vigore dell’articolo 30 comma 1 lett. a) del d.l. n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013.
La soluzione non convince, perchè sembra sfuggire al TAR che in questo modo sarebbe possibile ricostruire edifici demoliti, per esempio, 90 anni fa e non si capirebbe perchè il legislatore avrebbe potuto volere una cosa del genere.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
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