Ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità e sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria

18 Apr 2017
18 Aprile 2017

Una sentenza del TAR Lazio si occupa dell'articolo 33, comma 2, del DPR 380 del 2001, il quale, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia in  assenza  di  permesso  di costruire o in totale difformità, stabilisce che: "Qualora, sulla  base  di  motivato  accertamento  dell'ufficio tecnico comunale, il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  non  sia possibile, il dirigente o il  responsabile  dell'ufficio  irroga  una sanzione  pecunaria   pari   al   doppio   dell'aumento   di   valore dell'immobile,   conseguente   alla   realizzazione   delle    opere".

Il TAR ha qualificato l'intervento come ristrutturazione, evidenziando che si tratta di opere incidenti sulla sagoma e sul prospetto dell’immobile, in quanto comportanti una nuova quota della copertura del “manufatto attiguo al corpo principale” e una variazione della parte superiore del “prospetto laterale”, in ragione della diversa ricostruzione di quest’ultimo, le quali – in quanto tali – risultano giuridicamente riconducibili nell’ambito di operatività dell’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, richiamato dall’art. 9 della legge n. 47 del 1985 (e ora dal DPR 380 del 2001).

La valutazione circa la necessità di applicare la sanzione pecuniaria va fatta prima di emanare l'ordine di ripristino e non dopo.

Post di Dario Meneguzzo - avvocato


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