Ristrutturazione edilizia in assenza di permesso o in totale difformità e sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria
Una sentenza del TAR Lazio si occupa dell'articolo 33, comma 2, del DPR 380 del 2001, il quale, in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, stabilisce che: "Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere".
Il TAR ha qualificato l'intervento come ristrutturazione, evidenziando che si tratta di opere incidenti sulla sagoma e sul prospetto dell’immobile, in quanto comportanti una nuova quota della copertura del “manufatto attiguo al corpo principale” e una variazione della parte superiore del “prospetto laterale”, in ragione della diversa ricostruzione di quest’ultimo, le quali – in quanto tali – risultano giuridicamente riconducibili nell’ambito di operatività dell’art. 31, lett. d), della legge n. 457 del 1978, richiamato dall’art. 9 della legge n. 47 del 1985 (e ora dal DPR 380 del 2001).
La valutazione circa la necessità di applicare la sanzione pecuniaria va fatta prima di emanare l'ordine di ripristino e non dopo.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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