SCIA appena presentata e novità normative sopravvenute
Il TRGA Bolzano ha affermato che, in linea generale, nei procedimenti amministrativi la P.A. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento (tempus regit actum).
A tale principio fanno eccezione, oltre alle disposizioni statuite negli atti di indizione dei procedimenti di evidenza pubblica, il procedimento di SCIA, risultando circostanza decisiva la possibilità di iniziare immediatamente l’attività dalla data della presentazione della SCIA alla P.A. competente, cristallizzando a tale data la norma da applicare.
Pertanto, secondo logica, il potere di verifica e di controllo va esercitato dalla P.A. con riferimento ai requisiti e presupposti di legge per l’avvio dell’attività esistenti al momento della presentazione della SCIA e del contestuale inizio dell’attività, che deve considerarsi per sua natura insensibile allo ius superveniens.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!