Misure di salvaguardia nei confronti delle istanze di PdC
Il TRGA Bolzano ha affermato che l’istituto della misura di salvaguardia ex art. 12, co. 3 T.U. edilizia – tale per cui, in caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda – trova il proprio luogo naturale nella materia della pianificazione urbanistica, sicché l’approvazione di un disegno di legge (nel caso di specie, riguardante il piano provinciale per lo sviluppo del turismo) non potrebbe far scattare l’applicazione di tale istituto.
L’adozione delle misure di salvaguardia ha valenza provvedimentale (in pratica, immediatamente lesiva) ed è idoneo a definire, per il tempo previsto dalla legge, il procedimento aperto con la richiesta del titolo edilizio, oltre ad esser atto doveroso e vincolato, di natura cautelare e temporanea, finalizzato ad impedire l’esecuzione di interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Rimane da chiarire un aspetto: in caso di scia a sanatoria , art. 37 c. 4 Dpr 380/2001:
4. Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda-
e nel mezzo si realizzano opere in difformità e nel frattempo la norma è cambiata, come faccio a sanare con la doppia conformità ???? posso farlo solo nei 3 anni ???-
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