SCIA in sanatoria ex art. 37, co. 4 T.U. edilizia e vincolo paesaggistico sopravvenuto

14 Dic 2023
14 Dicembre 2023

Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha affermato che il vincolo paesaggistico sopravvenuto all’intervento abusivo deve ritenersi senz’altro rilevante ai fini della sanatoria edilizia di cui all’art. 37, co. 4 d.P.R. 380/2001, dovendo essere comunque acquisito ex art. 167 d.lgs. 42/2004 il parere dell’Autorità tutoria in ordine all’assentibilità della sanatoria e ciò a prescindere dall’epoca di introduzione del vincolo medesimo.

Post di Alberto Antico – avvocato

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1 reply
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    E proprio qui sta la nota dolente! Avevamo sperato ci fosse qualche possibilitĂ  di poter risolvere le difformitĂ  realizzate ante vincolo attraverso la richiesta di un’autorizzazione, semplificata od ordinaria a seconda dei casi, ai sensi dell’articolo 146 – “ora per allora” – e non del 167, in quanto il presupposto dell’applicazione del 167 [accertamento di compatibilitĂ ] sta nell’aver trasgredito le norme della tutela paesaggistica, cosa che non avviene se l’opera l’ho fatta prima dell’imposizione del vincolo perchè la norma di tutela non c’era e, conseguentemnete, non c’è stata neppure la sua violazione. La sentenza non approfondisce questo aspetto e si limita a dire che, per sanare l’opera, serve un accertamento di compatibilitĂ  ai sensi del 167 anche se l’opera è stata realizzata prima del vincolo!!! Questa lettura è molto discutibile, amio avviso, e preclude la possibilitĂ  di regolarizzare/sanare le opere in difformitĂ  che hanno comportato aumenti di volume e superficie realizzati ante vincolo paesaggistico [col 167 possono essere sanate le sole opere che rientrano nel comma 4 del 167]. Mi chiedo: eerchè non risolvono la questione una volta per tutte? Ho scritto al Ministero iviando un quesito specifico sul punto ad agosto e sollecitato piĂą volte, ma niente da fare … Neppure la Soprintendenza di Venezia si è dimostrata disponibile ad accogliere l’interpretazione dell’autorizzazione da art. 146 e non l’accertamento da art. 167 per opere ante vincolo. Di certo questa sentenza non aiuta! insomma un disastro!

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