Se ci sono irregolarità edilizie, la CILAS Superbonus non sembra presentabile…
Nel caso di specie, un Condominio presentava al Comune una SCIA in sanatoria per alcune difformità edilizie e, parallelamente, una CILAS Superbonus.
Il Comune, alla luce delle irregolarità edilizie, nonché dell’incompletezza documentale di entrambi gli atti, dichiarava l’inammissibilità e l’improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante.
I privati eccepivano che la disciplina del Superbonus sembra esplicitamente ammettere anche gli interventi su immobili abusivi.
Il TAR Lazio, Sede di Roma, ha respinto un simile ragionamento, dichiarando testualmente: “Le disposizioni di cui all’art. 119, comma 13-ter, secondo e terzo periodo, del d.l. n. 34 del 2020 … vanno dunque interpretate nel senso che in sede di presentazione della pratica per fruire del “superbonus 110%” non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico di cui alla normativa in questione, non rilevino gli eventuali precedenti illeciti edilizi commessi sull’immobile”.
Per vero, nel caso di specie la SCIA in sanatoria (che naturalmente costituisce ammissione delle irregolarità edilizie presenti nel fabbricato) difettava tra le altre cose del parere soprintendentizio, nonostante la presenza di un vincolo paesaggistico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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