Il Comune ha il potere di inibire una CILA?
Nel caso di specie, un Condominio presentava al Comune una SCIA in sanatoria per alcune difformitĂ edilizie e, parallelamente, una CILAS Superbonus.
Il Comune, alla luce delle irregolarità edilizie, nonché dell’incompletezza documentale di entrambi gli atti, dichiarava l’inammissibilità e l’improcedibilità della CILAS, disponendo contestualmente il divieto di prosecuzione dei lavori nonché il rispristino dello status quo ante.
I privati eccepivano che la legislazione non prevede un procedimento di inibitoria della CILA.
Il TAR Lazio, Sede di Roma, pur dando atto di un contrasto giurisprudenziale sul punto, ha aderito all’orientamento secondo cui l’esercizio del potere di vigilanza contro gli abusi edilizi delineato in via generale dall’art. 27 d.P.R. 380/2001 ben può consistere nel semplice rilievo, non soggetto a termini o procedure particolari e comunque non rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, dell’inefficacia della CILA in vista della sospensione dei lavori e dell’adozione dei conseguenti provvedimenti repressivi.
Essendo la CILA un atto del privato, il Comune non era tenuto ad emettere il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – avvocato
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