Se il Comune ritarda illegittimamente il rilascio di un titolo edilizio e sopravviene una normativa (PAI) che ne impedisce il rilascio, bisogna risarcire il danno

02 Set 2013
2 Settembre 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1073 si occupa di una questione tecnica nota come risarcimento del danno da lesione dell'interesse legittimo pretensivo.

Il caso esaminato è quello del diniego al rilascio di un titolo edilizio, diniego illegittimamente emesso dall'amministrazione comunale e dal conseguente ritardo nel provvedere in senso favorevole, nell’ipotesi in cui sia intervenuta in pendenza di giudizio una disciplina (il PAI) dalla quale scaturisca l'impossibilità di realizzare detto intervento edilizio.

Il TAR ritiene che il danno debba essere risarcito, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

Scrive il TAR: "1. Il ricorso può essere parzialmente accolto così come di seguito specificato. L’esame della documentazione in atti, malgrado la mancata costituzione dell’Amministrazione comunale, consente di individuare come, nel caso di specie, siano presenti tutti i presupposti richiesti dall’art. 2043 c.c. per il riconoscimento del danno extracontrattuale.
2. Sussiste il presupposto del provvedimento illegittimo e, ciò, considerando come l’Amministrazione abbia provveduto a negare l’emanazione di un provvedimento vincolato sia, con nota del 08/01/2004 sia, ancora, con successivo provvedimento del 29/03/2009, provvedimento quest’ultimo che era intervenuto dopo la prima sentenza di questo Tribunale che aveva annullato il precedente diniego.
2.1 Nelle more del successivo giudizio di appello, avverso detto secondo diniego di permesso di costruire, veniva pubblicato il Piano per l’Assetto idrogeologico dei bacini del Fiume Isonzo, circostanza quest’ultima che determinava il Comune di Vicenza ad applicare le misure di salvaguardia e a rigettare una successiva e ulteriore istanza presentata dalle parti ricorrenti.
2.2 Nel corso di causa si è, altresì, rilevato come le misure del PAI, nella parte in cui impediscono l’edificabilità del manufatto, siano tutt’ora vigenti e, ciò, in considerazione dell’intervenuta adozione di due successive varianti (nel 2007 e nel 2012).

3. In considerazione di quanto sopra risulta evidente come sussista, altresì, il presupposto del comportamento colposo dell’Amministrazione che ha reiterato le proprie argomentazioni, e i provvedimenti di diniego, anche successivamente alla prima pronuncia di questo Tribunale.
3.1 Il comportamento colposo è evincibile, altresì, dalla circostanza in base alla quale il permesso di costruire avrebbe potuto essere emanato in virtù dell’applicazione dell’art. 4 delle NTA del Piano Regolatore vigente, laddove prescrive che l’azienda agricola è composta da terreni in proprietà, affitto o possesso a vario titolo, purchè sottoposti a gestione tecnico economica unitaria, circostanze che sussistevano tutte nel caso di specie.
3.2 E’, allora, evidente che i successivi frazionamenti del terreno non solo, non avevano avuto effetti sulla configurabilità dell’azienda agricola, ma non potevano essere imputati ai ricorrenti nel momento in cui gli stessi, avendo proceduto ad una parziale alienazione di detti terreni, non ne avevano più la materiale disponibilità.
3.3 Sul punto va rilevato che, secondo un costante orientamento giurisprudenziale, ribadito pur con alcune differenze in una recente pronuncia del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato Sez. IV, 18-04- 2013, n. 2164), deve ammettersi il risarcimento dell'interesse pretensivo all'ottenimento di permesso di costruire la cui lesione sia stata cagionata dal duplice diniego illegittimamente opposto dall'amministrazione comunale e dal conseguente ritardo nel provvedere in senso favorevole, nell’ipotesi in cui sia intervenuta in pendenza di giudizio una disciplina paesaggistica dalla quale scaturisca l'impossibilità di realizzare detto intervento edilizio.
4. Risulta, pertanto, accertato che i provvedimenti sopra emanati risultano astrattamente idonei a cagionare un danno ingiusto ai ricorrenti".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1073 del 2013

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