SOS tecnico: questione sulle linee vita ex art. 79 bis L.R. 61/1985

11 Lug 2013
11 Luglio 2013

A un tecnico comunale  si è posto il problema qui sotto descritto. Qualcuno ha idee su come risolverlo?

Visto l’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i., reso attuativo con deliberazione di Giunta Regionale n. 2774/2009 e n. 97/2012;

Si chiede se nel caso di costruzione di un fabbricato con sagoma difforme rispetto a quanto autorizzato negli anni ’70, il rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. sia subordinato anche al rispetto degli obblighi di cui all’art. 79 bis della L.R. n. 61/1985 e s.m.i. – predisposizione delle linee vita. Nel caso invece che la sanatoria non sia ammissibile perché non vi è la doppia conformità, ma fosse applicabile l’art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. col mantenimento della parte non conforme allo strumento urbanistico, l’obbligo delle linee vita sussiste lo stesso? E se il tetto è fatto in modo che sia impossibile realizzare le linee vita (per farle bisognerebbe demolire tutto)?

Un tecnico comunale

 

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3 replies
  1. fiorenza dal zotto says:

    scusate, a precisazione del mio precedente commento, segnalo che l’applicabilità del 79 bis anche sulle opere oggetto di sanatoria è confermata dalla dgrv 97 del 31.01.2012 al paragrafo “campo di applicazione”, saluti

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  2. Riccardo says:

    Riporto le tre condizioni che si devono verificare contemporaneamente affinche sia obbligatoria la predisposizione della documentazione di cui all’art 79 bis e DGR 97/12.

    1. sono interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è
    necessario presentare richiesta di permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività (dal
    31/07/2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90), compresa
    la dichiarazione di inizio attività alternativa al permesso di costruire c.d. super DIA (art. 22,
    comma 3, DPR 380/01).

    2. hanno per oggetto porzioni edilizie ovvero manufatti comunque denominati che, per loro
    natura, tipologia o per il soddisfacimento di requisiti previsti dalle norme, richiedano la
    programmazione di successivi interventi di manutenzione

    3. riguardano opere la cui successiva manutenzione richiede l’accesso su coperture o pareti
    esterne ed espone l’operatore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore
    a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii).

    Come si vede, la seconda condizione è quella discriminante.
    Deve essere richiesto un programma di manutenzione (che la nota 1 a piè di pagina della citata DGR ben spiega) ai sensi della nrma UNI 8364.
    Normali interventi di riparazione non prevedibile volti a “a ricondurre i componenti dell’opera alle condizioni iniziali” non comportano l’obbligo di cui al 79 bis.
    Mi pare invecie che sia obbligatorio adempiere a tali obblighi in presenza di pannelli solari e/o fotovoltaici che richiedono certamente interventi di manutenzione e di pulitura ed in tutte quelle strutture dove sia obbligatorio, per il corretto funzionamento delle stesse, attuare un piano di manutenzione programmato.
    Tale circostanza mi è stata confermata ad un convegno-corso nel 2012 a cui hanno partecipato anche coloro i quali hanno scritto la DGR.
    Saluti

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  3. fiorenza dal zotto says:

    innanzi tutto, complimenti per il quesito, perchè pone l’attenzione su un tema forse trascurato. A mio avviso, sarebbe importante richiedere il rispetto della norma sia in caso di richiesta di accertamento di conformità ai sensi art. 36 dpr 380/2001 (doppia conformità), sia nel caso di “regolarizzazione” (ma non sanatoria) ai sensi at. 34 dpr 380/2001.
    Per quanto riguarda il caso delle opere sanabili, comunque, l’argomentazione è più semplice perchè, a mio avviso, il principio da rispettare è che il titolo edilizio debba essere rilasciato nel rispetto delle norme vigenti all’atto del rilascio e quindi anche quelle relative al rispetto dell’art. 79 bis. .buona giornata a tutti

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